(Pubblicata  nel  S.O.  n.  129 al Bollettino Ufficiale della Regione
                                Lazio
                     n. 41 del 7 novembre 2008)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato

                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
                              Promulga

la seguente legge:

                               Art. 1.

       Modifiche alla legge regionale 18 novembre 1999, n. 33
«Disciplina relativa al settore del commercio» e successive modifiche

   1.  All'art.  4 della legge regionale n. 33/1999 sono apportate le
seguenti modifiche:
    a) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
   «3.  L'esercizio  dell'attivita'  e'  subordinato  al possesso dei
requisiti  morali  di cui all'art. 5, comma 2 del decreto legislativo
114/1998,  dei  requisiti  professionali  di cui all'art. 5, comma 2,
lettera a) della presente legge limitatamente al settore merceologico
alimentare,  del  titolo  autorizzatorio, ove previsto dalla presente
legge,  nonche'  al  rispetto  dei  contratti collettivi nazionali di
lavoro e degli obblighi contributivi e previdenziali.»;
    b) al comma 3-bis:
     1)  le  parole: «In particolare sono considerati in possesso del
requisito  professionale  indicato al comma 3:» sono sostituite dalle
seguenti:   «Sono  inoltre  considerati  in  possesso  dei  requisiti
professionali:»;
     2) dopo la lettera b) sono aggiunte le seguenti:
    «b-bis)  coloro  che  hanno esercitato in proprio, per almeno due
anni  nell'ultimo  quinquennio, l'attivita' di vendita all'ingrosso o
al  dettaglio  di prodotti alimentari o che hanno prestato la propria
opera,  per  almeno  due anni nell'ultimo quinquennio, presso imprese
esercenti   l'attivita'   nel  settore  alimentare,  in  qualita'  di
dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o,
se  trattasi  di  coniuge  o  parente  o  affine entro il terzo grado
dell'imprenditore,  in  qualita'  di coadiutore familiare, comprovata
dall'iscrizione all'INPS;
    b-ter)  coloro  che hanno frequentato con esito positivo un corso
professionale  per  il  commercio  relativo  al  settore merceologico
alimentare,  istituito  o  riconosciuto  da  un'altra Regione o dalle
Province autonome di Trento e Bolzano.».
   2.  All'art.  6 della legge regionale n. 33/1999 sono apportate le
seguenti modifiche:
    a)  al comma 1 dopo le parole: «autorizza l'attivita' di appositi
centri,  a  livello  provinciale»,  sono  inserite  le  seguenti:  «o
regionale,»;
    b) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
    «2-bis.  I  centri  di  cui  al comma i che svolgono attivita' di
livello  regionale  o di coordinamento dei centri provinciali possono
essere   costituiti  dalle  associazioni  di  categoria  maggiormente
rappresentative almeno a livello regionale.».
   3.  All'art.  7 della legge regionale n. 33/1999 sono apportate le
seguenti modifiche:
    a)   al   numero  3)  del  comma  2  dopo  le  parole:  «l'ambito
provinciale» sono inserite le seguenti: «o regionale»;
    b)  al  comma  6  dopo  le  parole:  «a livello provinciale» sono
inserite le seguenti: «o regionale».
   4.  Il  numero  1) della lettera d) del comma 1 dell'art. 31 della
legge regionale n. 33/1999 e' sostituito dal seguente:
    «1)  l'individuazione  dei giorni e delle zone del territorio nei
quali   gli   esercenti  possono  derogare  all'obbligo  di  chiusura
domenicale,  festiva  ed  infrasettimanale,  nei  periodi  di maggior
afflusso  turistico,  in  occasione  di  eventi  e  manifestazioni di
particolare  importanza, nonche' al fine di favorire le esigenze ed i
ritmi  di  vita  della cittadinanza; tale deroga e' consentita per un
periodo  massimo  di  quaranta settimane, fatte salve le disposizioni
contenute  nell'articolo  i  1,  comma  5,  del  decreto  legislativo
114/1998; ».
   5.  L'art. 32 della legge regionale n. 33/1999 e la lettera c) del
comma  1  dell'art.  82  della legge regionale 27 febbraio 2004, n. 2
sono abrogati.
   6.  Al comma 3 dell'art. 45 della legge regionale n. 33/1999, come
sostituito  dall'art.  111, comma 1, lettera c) della legge regionale
28 aprile 2006, n. 4, dopo le parole: «dell'azienda» sono aggiunte le
seguenti: «, effettuati secondo la normativa vigente.».