(Pubblicata nel S.O. n. 129 al Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 41 del 7 novembre 2008) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1. Modifiche alla legge regionale 18 novembre 1999, n. 33 «Disciplina relativa al settore del commercio» e successive modifiche 1. All'art. 4 della legge regionale n. 33/1999 sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. L'esercizio dell'attivita' e' subordinato al possesso dei requisiti morali di cui all'art. 5, comma 2 del decreto legislativo 114/1998, dei requisiti professionali di cui all'art. 5, comma 2, lettera a) della presente legge limitatamente al settore merceologico alimentare, del titolo autorizzatorio, ove previsto dalla presente legge, nonche' al rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro e degli obblighi contributivi e previdenziali.»; b) al comma 3-bis: 1) le parole: «In particolare sono considerati in possesso del requisito professionale indicato al comma 3:» sono sostituite dalle seguenti: «Sono inoltre considerati in possesso dei requisiti professionali:»; 2) dopo la lettera b) sono aggiunte le seguenti: «b-bis) coloro che hanno esercitato in proprio, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, l'attivita' di vendita all'ingrosso o al dettaglio di prodotti alimentari o che hanno prestato la propria opera, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, presso imprese esercenti l'attivita' nel settore alimentare, in qualita' di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o, se trattasi di coniuge o parente o affine entro il terzo grado dell'imprenditore, in qualita' di coadiutore familiare, comprovata dall'iscrizione all'INPS; b-ter) coloro che hanno frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio relativo al settore merceologico alimentare, istituito o riconosciuto da un'altra Regione o dalle Province autonome di Trento e Bolzano.». 2. All'art. 6 della legge regionale n. 33/1999 sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1 dopo le parole: «autorizza l'attivita' di appositi centri, a livello provinciale», sono inserite le seguenti: «o regionale,»; b) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: «2-bis. I centri di cui al comma i che svolgono attivita' di livello regionale o di coordinamento dei centri provinciali possono essere costituiti dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative almeno a livello regionale.». 3. All'art. 7 della legge regionale n. 33/1999 sono apportate le seguenti modifiche: a) al numero 3) del comma 2 dopo le parole: «l'ambito provinciale» sono inserite le seguenti: «o regionale»; b) al comma 6 dopo le parole: «a livello provinciale» sono inserite le seguenti: «o regionale». 4. Il numero 1) della lettera d) del comma 1 dell'art. 31 della legge regionale n. 33/1999 e' sostituito dal seguente: «1) l'individuazione dei giorni e delle zone del territorio nei quali gli esercenti possono derogare all'obbligo di chiusura domenicale, festiva ed infrasettimanale, nei periodi di maggior afflusso turistico, in occasione di eventi e manifestazioni di particolare importanza, nonche' al fine di favorire le esigenze ed i ritmi di vita della cittadinanza; tale deroga e' consentita per un periodo massimo di quaranta settimane, fatte salve le disposizioni contenute nell'articolo i 1, comma 5, del decreto legislativo 114/1998; ». 5. L'art. 32 della legge regionale n. 33/1999 e la lettera c) del comma 1 dell'art. 82 della legge regionale 27 febbraio 2004, n. 2 sono abrogati. 6. Al comma 3 dell'art. 45 della legge regionale n. 33/1999, come sostituito dall'art. 111, comma 1, lettera c) della legge regionale 28 aprile 2006, n. 4, dopo le parole: «dell'azienda» sono aggiunte le seguenti: «, effettuati secondo la normativa vigente.».